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NUOVE MODALITÀ DI NOTIFICA PER LE MISCELE PERICOLOSE

01/08/2019
Il Reg. UE 2017/542 che modifica il Reg. UE 1272/2008 (CLP) e ne costituisce l’Allegato VIII, ha introdotto in Europa un’importantissima novità in termini di notifica delle miscele pericolose in quanto sancisce l’attività di armonizzazione delle informazioni da comunicare agli Organismi Competenti ai sensi dell’Articolo 45 del CLP. Attualmente ogni Stato membro europeo possiede il proprio sistema di notifica in materia di comunicazione di informazioni ai centri antiveleni: le differenze riguardano sia le modalità operative con cui tale notifica avviene, sia le informazioni che vengono richieste ai fornitori di miscele. Ad esempio, in Italia tale notifica deve essere effettuata elettronicamente attraverso il portale dell’Istituto Superiore di Sanità - Archivio Preparati Pericolosi (https://preparatipericolosi.iss.it).
Tale disomogeneità tra stati membri ha fatto emergere spesso incoerenze nelle informazioni trasmesse al personale medico in caso di avvelenamenti causati da una medesima miscela. L’articolo 45. 4 del Regolamento CLP prevedeva già, all’epoca della sua pubblicazione nel 2008, che la Commissione Europea entro il 20 gennaio 2012 avrebbe effettuato una valutazione al fine di stabilire come armonizzare il sistema di notifica e pubblicare eventualmente un allegato aggiuntivo al Regolamento CLP.
Con la pubblicazione dell’Allegato VIII del Regolamento CLP la Commissione ha fatto un lavoro molto importante per:
- unificare a livello europeo l’attività di notifica dalle aziende, che attualmente devono far fronte a notevoli differenze/ difficoltà a seconda dei paesi di immissione sul mercato;
- unificare la gestione delle informazioni ai Centri Antiveleni europei, che avranno la possibilità di identificare le miscele in maniera più rapida e univoca e rispondere più efficacemente alle emergenze mediche.
Tra le novità più rilevanti introdotte dall’allegato VIII del Reg. CLP che le aziende devono tener presente, rispetto all’attuale sistema italiano (Archivio Preparati Pericolosi – ISS):
- la notifica deve essere effettuata prima dell’immissione sul mercato della miscela;
- sarà necessario assegnare a ciascuna formulazione uno specifico codice, l’UFI (Identificatore Unico di Formula) che deve essere inserito in etichettatura e in scheda dati di sicurezza;
- sarà possibile notificare tali informazioni utilizzando un sistema centralizzato messo a disposizione da ECHA in tutte le lingue dell’Unione.
Entrata in vigore del nuovo sistema europeo di notifica:
- 1 gennaio 2020 per prodotti destinati al consumo (data che molto probabilmente verrà prorogata al 1 gennaio 2021);
- 1 gennaio 2021 per prodotti destinati all’uso professionale;
- 1 gennaio 2024 per prodotti destinati all’uso industriale.
Per le miscele che sono già state notificate secondo i singoli regimi nazionali il Regolamento consente alle aziende di adeguarsi entro il 2025: ciò significa che entro tale data tutte le miscele che rientrano nel campo di applicazione dell’Art 45 del Regolamento CLP dovranno essere notificate secondo la nuova modalità.
Se le stesse miscele di cui sopra dovessero però subire cambiamenti prima del 2025 (per es. per variazioni di composizione chimica) queste devono essere ri-notificate secondo le scadenze previste dell’Allegato VIII.

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