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Sicurezza sul lavoro e obbligo formativo

20/10/2020

Risponde penalmente (ai sensi degli artt. 37, c. 1 e 55, c. 5, lett. c), D.Lgs. 81/2008) il datore di lavoro che viola l’obbligo formativo. Ovvero che omette di fornire un’adeguata formazione in tema di salute e sicurezza ai propri dipendenti.

Lo stabilisce la Sentenza n. 26813 della Cassazione Penale, del 28 settembre scorso.

Nel caso in esame, nel corso di una visita ispettiva in azienda, la ASL rilevava la violazione dell’obbligo di aggiornamento formativo in favore di una dipendente addetta alle mansioni di magazziniera e carrellista.

Aggiornamento da reiterare almeno ogni 5 anni, in base all’accordo del 21 dicembre 2011 tra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Gli accertatori, per poter estinguere la contravvenzione, prescrivevano al datore di lavoro di garantire, nei successivi 10 giorni, alla dipendente una formazione adeguata e, successivamente, di pagare una sanzione amministrativa entro 30 giorni.

Il mancato rispetto del termine di 10 giorni per la formazione della lavoratrice ha portato all’integrazione della responsabilità penale a carico dell’imprenditore che inutilmente ha chiesto alla Corte di annullare l’addebito.

Consulta la  Sentenza 28 settembre 2020 n. 26813/2020 – Corte di Cassazione – Sez. Feriale Penale