Risponde penalmente
(ai sensi degli artt. 37, c. 1 e 55, c. 5, lett. c), D.Lgs. 81/2008) il datore
di lavoro che viola l’obbligo formativo. Ovvero che omette di fornire
un’adeguata formazione in tema di salute
e sicurezza ai propri dipendenti.
Lo stabilisce la Sentenza
n. 26813 della Cassazione Penale, del 28 settembre scorso.
Nel caso in esame, nel
corso di una visita ispettiva in azienda, la ASL rilevava la violazione
dell’obbligo di aggiornamento formativo in favore di una dipendente addetta
alle mansioni di magazziniera e carrellista.
Aggiornamento
da reiterare almeno ogni 5 anni, in base all’accordo del 21 dicembre
2011 tra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano.
Gli
accertatori, per poter estinguere la contravvenzione, prescrivevano al datore
di lavoro di garantire, nei successivi 10 giorni, alla dipendente
una formazione adeguata e, successivamente, di pagare una sanzione
amministrativa entro 30 giorni.
Il
mancato rispetto del termine di 10 giorni per la formazione della
lavoratrice ha portato all’integrazione della responsabilità penale a
carico dell’imprenditore che inutilmente ha chiesto alla Corte di annullare
l’addebito.
Consulta
la Sentenza
28 settembre 2020 n. 26813/2020 – Corte di Cassazione – Sez. Feriale
Penale